Accesso civico (Art. 5 D.Lgs n. 33 del 14.3.2013)

Per accesso civico si intende il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web istituzionale i documenti, le informazioni o i dati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza.

 
Nel caso di esercizio dell'accesso civico l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione.

 

La persona a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini stabiliti dalla normativa vigente è la Dottoressa Paola Cavadini, Segretario Generale del Comune di Meda.

  1. Recapiti: Tel. 0362 396205 - 0362 396207

  2. Email: segreteria.generale@comune.meda.mb.it

  3. Modalità: La richiesta di accesso civico può essere presentata in carta libera e deve indicare i documenti, le informazioni o i dati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di pubblicazione. 

 


Ultimo aggiornamento

Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017

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