Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale, ecc.).
La mancanza accertata di un requisito comporta l’annullamento del procedimento con effetto retroattivo, cui segue l’invio di denuncia alle competenti autorità ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Trascorsi 45 giorni dall'invio della Dichiarazione ed in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l’iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall’invio della Dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati in questa pagina.
L’Ufficiale d’anagrafe effettua l’iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione.
A seguito dell’iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione), l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa, Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, (di cui all’art.10-bis della legge 241/90), l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
In caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente con il conseguente effetto della decadenza dai benefici acquisiti a seguito della dichiarazione, nonché del rilievo penale della dichiarazione mendace, per la quale l’ufficiale d’anagrafe effettuerà la segnalazione alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Il nuovo indirizzo di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione allo sportello.