La legge 219/2017 è entrata in vigore il 31 gennaio 2018 legge, e disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata “testamento biologico” è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una DAT è assolutamente libera e volontaria.
Indica altresì una persona di sua fiducia , denominata ” fiduciario”, che dovrà essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
In caso di decesso del fiduciario o del venire meno del rapporto di fiducia con lo stesso è facoltà dell’interessato chiedere il ritiro della busta e/o provvedere del caso alla sua sostituzione.
Le DAT vengono conservate a cura del Comune ed il nominativo del dichiarante viene iscritto in apposito registro, che al momento non è collegato ad alcun fascicolo elettronico sanitario.
Il personale del Comune non presta tuttavia assistenza circa il contenuto della dichiarazione di volontà, in quanto atto personalissimo.