Con la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 sono state chiarite le modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti i requisiti dell’alloggio richiesti per le procedure di ricongiungimento familiare.
L’ art. 29 comma 3 dispone infatti che “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa“.
Secondo la formulazione dell’articolo quindi la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più alternativa al certificato rilasciato dal comune (come un tempo) ma saranno gli stessi competenti uffici comunali a dover procedere al rilascio dell’attestazione.
E’ stato inoltre soppresso ogni riferimento ai parametri della legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica.
La circolare specifica inoltre che “la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto Ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”.
Per consentire all’ufficio comunale di competenza il rilascio della sopra citata attestazione, è necessario che colui che ne fa richiesta si rivolga ad un tecnico abilitato per l’ottenimento della scheda di rilevazione per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari di cui al Decreto Ministeriale richiamato, allegandola in originale alla richiesta di Attestazione di Idoneità Abitativa.
Tabelle di riferimento
Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la tabella di riferimento sarà la seguente:
Superficie per abitante (calcolata al netto dei muri)
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere un’altezza minima interna di 2,70 m derogabili a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.
Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.