Le occupazioni sono di due tipi: permanenti o temporanee.
Le occupazioni di carattere stabile, di durata non inferiore all´anno, che comportino o meno l´esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Tutte le altre sono temporanee.
L´occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere autorizzata con apposita concessione rilasciata dal Comando di Polizia Locale e prevede il pagamento di un canone (cd. Canone unico)
Il Canone unico è dovuto per l´occupazione di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono al demanio o al patrimonio del Comune, nonché delle aree di proprietà privata dove risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
È tenuto al pagamento del Canone Unico chi occupa con manufatti o impianti, in modo permanente o temporaneo, luoghi o suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali ed i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio del Comune.
Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.