Descrizione
L'art. 13 bis del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, ha ripristinato il campo diapplicazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 reintroducendo l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici.
A tal fine gli esercenti che vendono prodotti alcolici dovranno presentare all'Ufficio delle Dogane, territorialmente competente, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa attraverso lo Sportello S.U.A.P. mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it .
I soggetti che hanno iniziato a operare dalla data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione (ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), devono pertanto procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa (scarica il Modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie) pubblicato dall'Agenzia delle Dogane con Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU, con la quale ha fornito altresì, chiarimenti sugli indirizzi applicativi relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.
Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
Per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019 appare utile rammentare che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Le attività di vendita di prodotti alcolici durante sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, non sono soggette all'obbligo di denucia fiscale.
Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Modulistica) maggiori informazioni.