Descrizione
Vige l’obbligo per qualsiasi conducente, di sottoporsi anche a campione, ai cosiddetti pretest o, se coinvolti in incidente stradale o si manifestano evidenti sintomi dell’ebbrezza alcolica, alla prova dell’etilometro.
Il conducente che si trova in Ospedale per medicazioni o cure mediche per lesioni riportate a seguito d’incidente stradale, ha l’obbligo di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici per l’accertamento del tasso alcolemico.
Il rifiuto alle imposizioni sopracitate, comporta l’applicazione di sanzioni penali (denuncia all’Autorità Giudiziaria, ammenda da 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno) e l’applicazione di sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni, la decurtazione di dieci punti sulla stessa e il sequestro del veicolo, sempre che questi appartenga a persona non estranea al reato.
Le sanzioni previste per chi circola in stato di ebbrezza alcolica sono diverse secondo il tasso alcolemico accertato:
tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l (viloazione amministrativa):
- sanzione amministrativa di 500 euro che diviene di 1.000 euro in caso di incidente stradale provocato; in quest’ultima ipotesi scatta il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
- sospensione patente da 3 a 6 mesi e 10 punti di decurtazione
- tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l (REATO, violazione penale):
- ammenda da 800 euro a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi
- sospensione patente da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti
- le sanzioni penali raddoppiano nel caso di incidente stradale provocato e sono incrementate da un terzo alla metà nel caso il reato sia commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00
- se il conducente provoca un sinistro stradale ed è proprietario del veicolo è previsto il fermo amministrativo dello stesso per 180 giorni
- se il conducente è alla guida di un ciclomotore o motociclo, questi sono sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca
Tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (REATO, violazione penale):
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno
- sospensione patente da 1 anno a 2 anni e decurtazione di 10 punti
- le sanzioni penali raddoppiano nel caso di incidente stradale provocato e sono incrementate da un terzo alla metà nel caso il reato sia commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00
- sequestro del veicolo finalizzato alla confisca se il conducente è proprietario dello stesso, se il conducente non è proprietario, raddoppia il periodo della sospensione della patente di guida
- se il conducente è alla guida di un ciclomotore o motociclo, questi sono comunque sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.