L'assegno spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o non-comunitarie in possesso della carta di soggiorno, se:
- la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino;
- la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
- la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.