Descrizione Procedimento

Con la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), attraverso una modifica del’art. 13 del D.L. n. 201/2011, è stata introdotta una riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado.

Quindi, applicando l’aliquota di base del 10,6 per mille, stabilita  con la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 6 del 31.3.2016 e confermata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17.12.2018, risulta, in pratica, un’aliquota agevolata del 5,3 per mille.

Per ottenere l’agevolazione in oggetto, sono richieste le condizioni di seguito dettagliate:

  1. l’agevolazione è applicabile solo ai contratti di comodato tra parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli – figli/genitori);
  2. il soggetto passivo d’imposta (colui che dà in comodato) deve possedere solo l’abitazione concessa in comodato ed eventualmente un’altra come sua abitazione principale e deve avere la residenza e dimorare abitualmente nello stesso comune nel quale è situato l’immobile concesso in comodato. Il soggetto passivo non deve possedere nessun altro immobile ad uso abitativo nel territorio nazionale;
  3. l’agevolazione non si applica alle abitazioni in A/1- A/8 – A/9 (c.d. abitazioni di lusso);
  4. l’agevolazione si applica anche alle pertinenze indicate nel contratto di comodato, con il limite di una per ciascuna categoria catastale C/6 – C/2 – C/7;
  5. il contratto di comodato, anche se verbale, deve essere registrato (minimo euro 216,00 per imposta di registro) entro 20 giorni dalla stipula;
  6. è obbligatoria la presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo, della dichiarazione IMU. Occorre indicare nelle annotazioni il codice fiscale del comodatario ed allegare copia della registrazione del contratto.

Si fa inoltre presente che, come previsto dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.3.2016 e confermata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17.12.2018 per l’anno 2019, rimane applicabile l’aliquota agevolata del 5,3 per mille per i comodati gratuiti stipulati dal proprietario dell’immobile con un reddito ISEE inferiore ai 30.000,00 euro.

Si evidenzia che, in quest’ultimo caso – qualora il proprietario soddisfi anche tutte le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016 per la riduzione del 50% della base imponibile – le due agevolazioni si sommano ed il proprietario calcolerà l’IMU dovuta con l’aliquota agevolata del 5,3 per mille sul 50% della base imponibile. In sostanza, con il cumulo delle due agevolazioni, il proprietario applicherà un’aliquota del 2,65 per mille.

Si confermano quindi per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022 quanto stabilito per i comodati d'uso gratuito nell’anno precedente e le medesime condizioni anche per l’anno 2023, come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.05.2020.


Ultimo aggiornamento

Mon Aug 26 15:10:50 CEST 2024

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