Descrizione
Dal 1^ gennaio 2016, a seguito dell’entrata in vigore della L. 208/2015 sono state escluse dal campo di applicazione del tributo le abitazioni principali e le relative pertinenze.
Considerato che per l’anno 2016 non è possibile procedere ad aumenti dei tributi comunali e il regolamento comunale di applicazione del tributo ha azzerato le aliquote delle altre fattispecie imponibili l’imposta non è dovuta per l’anno 2016.
Si conferma la non applicazione del tributo anche per gli anni successivi.
Agg. 2017 2018 2019