Descrizione

Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale – IUC nella componente di natura patrimoniale denominata IMU – Imposta Municipale Propria;

La disciplina dell’IMU per il Comune di Meda è contenuta nel regolamento comunale di applicazione del tributo e con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 Marzo 2016, sono state stabilite le aliquote per l’anno 2016, confermando quelle dell’anno precedente e  precisamente:
Tali aliquote e relative detrazioni e/o riduzioni sono confermate anche per gli anni 2017 e 2018

  • 0,40 per cento – per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed una (1) sola pertinenza per ogni categoria C/6 – C/2 – C/7 per le abitazioni in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e detrazione stabilita in euro 200,00;
  • 0,30 per cento – Immobile destinati ad abitazione principale con contratti di affitto a canone agevolato (Art. 2 c.4 L. 431/1998). Ulteriore riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Consiglio Comunale al 0,40 per cento.
  • 0,53 per cento – Unità immobiliare in categoria “A” adibite ad abitazione principale con le relative pertinenze in categ. C/2-C/6-C/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli -figli/genitori) oppure con indicatore reddituale del proprietario dell’immobile  ai fini ISEE inferiore a € 30.000,00.
  • 0,85 per cento – Unità immobiliari in categoria C/3;
  • 1,06 per cento – Altri fabbricati;
  • 1,06 per cento – Aree fabbricabili – terreni

Si ricordi anche:

A partire dell’anno 2016 con una modifica intervenuta sul D.L. 201/2011 è possibile ottenere una riduzione del 50% della base imponibile ad aliquota ordinaria (10,60 per mille) sulla abitazione e pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito.   Per ottenere l’agevolazione sono necessari alcuni requisiti

La riduzione al 75% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato. In relazione alla specifica fattispecie si fa presente che l’amministrazione comunale in data 14.12.2015 ha sottoscritto “l’Accordo locale per il Comune di Meda” per la stipula dei contratti a canone concordato ai sensi della Legge n, 431/1998 (aggiornamento del precedente accordo locale del 2012). Pertanto con applicazione di tale riduzione aliquota fissata al 0,30 per cento. 


Base imponibile

È dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto e deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l’anno; il mese durante il quale il possesso è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero.

L’imposta si determina applicando al valore degli immobili le aliquote previste.
Fabbricati – Il valore è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso categoria A/10) – C/2 -C/6 – C/7
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie C/3 – C/4 – C/5
  • 80 per la categoria D/5 – A/10
  • 65 per la categoria D (esclusi fabbricati categoria D/5)
  • 55 fabbricati di categoria C/1
  • Aree fabbricabili – Valore venale in comune commercio al 1 Gennaio dell’anno di imposizione.

Modalità e termini di versamento per l'anno 2018

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, in due rate le cui scadenze sono:

  • 18 giugno – versamento in acconto pari al 50% del tributo dovuto per l’intero anno con le aliquote deliberate per l’anno precedente (le medesime);
  • 17 dicembre – versamento a saldo del tributo dovuto per l’intero anno.

E’ disponibile per il calcolo dell’imposta e per la stampa del relativo modello F24 per il pagamento il servizio on line Calcolo IMU 2018

I versamenti vanno effettuati procedendo all’arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se superiore (1,49=1,00 – 1,50=2,00).
Il versamento non andrà effettuato se l’importo totale annuo non è superiore a 12,00 €

I modelli F24 sono a disposizione presso le banche e gli uffici postali. I versamenti di F24 di importo superiore a 1.000,00 euro devono essere effettuati obbligatoriamente tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari convenzionati.

Il codice catastale del Comune è F078.

ELENCO CODICI TRIBUTO – IMU

  • 3912 IMU Comune abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni classificate A/1 – A/8 – A/9)
  • 3916 IMU Comune per le aree fabbricabili
  • 3918 IMU Comune per gli altri fabbricati
  • 3930 IMU Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Incremento Comune
  • 3925 IMU immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Stato

Ulteriori notizie

Gli immobili dichiarati inagibili vanno opportunamente dichiarati e verranno verificati dall’Ufficio Tecnico Comunale (come in sede di applicazione I.C.I.). Su tali immobili è possibile usufruire della riduzione al 50% della base imponibile.

Anche per gli immobili dichiarati a carattere storico o artistico come riferimento art 10 D.to Lgs N. 42/2004 la base imponibile è ridotta al 50%.


Ravvedimento

Nel caso di pagamento del tributo oltre la scadenza è possibile, avvalersi, dell’istituto del ravvedimento operoso.

Sono possibili diverse tipologie di ravvedimento operoso:

  1. Ravvedimento sprint: entro 14 giorni di ritardo sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (fino al massimo del 2,80%)
  2. Ravvedimento breve: da 15 a 30 giorni di ritardo sanzione del 3%
  3. Ravvedimento breve: da 31 a 90 giorni di ritardo sanzione del 3,3%
  4. Ravvedimento lungo: oltre i 90 giorni di ritardo sanzione del 3,75% e fino a un anno dalla scadenza

Sull’imposta dovuta andranno inoltre calcolati gli interessi giornalieri nella misura del 0,10% annuo fissati dal 1.1.2017 e del 0,30% annuo dal 1.1.2018

Anche per il ravvedimento operoso si può utilizzare il servizio di calcolo on-line IMU Com messo a disposizione.


Dichiarazioni IUC (IMU/TASI)

Con decreto del 30 Ottobre 2012 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione IMU

Per l’anno 2017 le dichiarazioni IUC (IMU/TASI) devono essere presentate entro il il 30 Giugno 2018. Le dichiarazioni devono essere presentate per tutte le variazioni, che non sono direttamente rilevabili d’ufficio (quali ad esempio: riduzioni /agevolazioni d’imposta – valore terreni /aree fabbricabili ).

Le dichiarazioni ICI presentate restano valide anche per IUC/IMU se non si sono verificate variazioni rispetto alla precedente tassazione.

I modelli di dichiarazione sono utilizzabili per tutti i Comuni italiani e sono a disposizione dei contribuenti. In ogni caso è possibile scaricare il modello e le istruzioni dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze – www.finanze.it anche in versione PDF editabile

Si ricorda infine che a Meda la TASI – Tassa sui servizi non si applica dall’anno 2016.

Meda, Aprile 2018


Ultimo aggiornamento

Mon Aug 26 15:05:50 CEST 2024

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